La qualifica di Socio, in tutte le forme previste dallo statuto, comporta l'accettazione
e il rispetto del medesimo.
La qualifica di Socio si perde per:
Art. 9 - Quote associative
La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno, dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine
fissato dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative o i contributi sono intrasmissibili, se non
per causa di morte, e non possono essere rivalutati.
Art. 10
L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente convocata dal Presidente, nei seguenti
casi:
- previa deliberazione del Consiglio Direttivo, attraverso lettera inviata via e-mail, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea;
- quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei soci
L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno. All'assemblea ordinaria partecipano
tutti i soci.
Art. 11
L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere: la data, l'ora, il luogo,
l'ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente o dei convocanti. L'Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa, per intervento
diretto o per delega almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
Art. 12
L'Assemblea ordinaria in particolare provvede:
. all'elezione del Consiglio Direttivo (quando in scadenza di mandato);
. a delineare gli indirizzi generali dell'Associazione;
. ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 maggio di ciascun
anno.
Art. 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vice Presidente o dal Socio più anziano del Consiglio Direttivo.
Il verbale viene depositato nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di
consultare il verbale e di trarne copia senza aggravio di spese per l'Associazione.
L'Assemblea è competente sulle seguenti materie:
- discutere e deliberare sull'attività svolta e su quella da svolgere;
- esaminare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni.
Art. 14
In ogni riunione dell'Assemblea, ciascun Socio ha diritto al proprio voto.
Soci fondatori e soci ordinari possono rappresentare per delega scritta, altri soci
secondo quanto previsto nel Regolamento.
Art. 15
Il Presidente e i membri elettivi degli organi statutari hanno diritto al rimborso
delle spese documentate sostenute per l'assolvimento del loro mandato, nei limiti
delle disponibilità dell'Associazione e dei fondi speciali allo scopo deliberati
all'inizio di ciascun esercizio amministrativo. In caso di particolari necessità
sono concessi rimborsi spese in eccedenza a quanto previsto nell'apposita voce di
bilancio preventivo, in attesa di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la
rendicontazione consuntiva.
CAPO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, AMMINISTRAZIONE
Art. 16
L'Associazione è governata dal Consiglio Direttivo costituito da nove componenti
eletti dall'Assemblea dei Soci.
Essi sono eletti dall'assemblea con votazioni separate e a scrutinio segreto.
Sono eletti i candidati che abbiano conseguito, nell'ordine il maggior numero dei
voti, secondo le disposizioni contenute a norma del Regolamento di cui all'art. 26.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni.
In caso di recesso o di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di uno o più
membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, subentra il primo
dei non eletti nell'ultima votazione dell'organo. In mancanza di membri non eletti il Consiglio Direttivo resta in carica fino a fine mandato con i membri superstiti.
Solo nel caso il numero di membri superstiti sia inferiore a cinque,
si procede ad una sessione elettorale suppletiva, con votazione,
che può avvenire anche a distanza, per ristabilire la regolarità
dell’organo.
I consiglieri subentranti, in qualsiasi caso, restano in carica fino alla scadenza
del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentrano.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un
Tesoriere e un Segretario.
Art. 17
Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio
Direttivo, ne attua le deliberazioni e compie i relativi atti giuridici.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza
dei suoi membri; si riunisce almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta
sia ritenuto utile dal Presidente, o richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri. Le
delibere prese dal Consiglio direttivo sono assunte con la maggioranza semplice.
Quando in una votazione del Consiglio Direttivo i voti sono in numero equivalente
fra favorevoli o contrari ad una delibera, il voto del Presidente, solo in questo
caso, vale doppio.
Art. 19
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario apposito
verbale.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri e delle scritture
contabili fra i quali:
- Libro dei Soci;
- Libro delle entrate e delle uscite;
- Fascicolo dei documenti amministrativi;
- Libro dei Verbali delle assemblee;
- Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- Eventuali altre scritture e libri obbligatori ai fini fiscali.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del bilancio per ogni esercizio amministrativo.
Le spese d'invio della corrispondenza dell'Associazione gravano sul bilancio dell'Associazione
purché regolarmente documentate.
L'Assemblea e il Consiglio Direttivo possono nominare a tempo determinato Commissioni
e Comitati, oppure incaricare persone singole con precisi compiti di studio,
di consulenza e di rappresentanza relative alle finalità dell'Associazione, anche con funzioni di “garanti” della attività
del Consiglio Direttivo e della gestione dell’Associazione.
CAPO V - PATRIMONIO
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote sociali;
- eventuali ulteriori apporti e sovvenzioni;
- beni immobili e mobili, donazioni e lasciti;
- frutti di attività marginali e connesse, di tipo mercantile, ma senza fini di
lucro.
- ogni altro tipo di entrata.
Art. 23
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei Soci stabilita
dal Consiglio Direttivo.
I contributi straordinari elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche
sono volontari.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente
connesse.
Le erogazioni volontarie di denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente a
nome dell'Associazione.
I proventi derivanti da attività connesse marginali, di tipo commerciale, sono inseriti
in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
Art. 24
L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in accordo con le finalità
statutarie dell'Associazione e con i principi enunciati dall'ordinamento giuridico
per le attività senza fini di lucro. Ove non stabilito diversamente dallo statuto
si applicano comunque le normative vigenti.
I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le
riserve o il capitale non possono, in nessun caso, essere
distribuiti e divisi tra gli associati, anche in forme indirette,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 25
L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'esercizio amministrativo coincide con
l'anno sociale.
CAPO VI - NORME VARIE
Art. 26
Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. Il Regolamento interno avrà valore di norma complementare
del presente Statuto. Ove sussista contrasto tra Regolamento e Statuto,
prevale la norma contenuta nello Statuto. Il Regolamento interno, prima del voto
dell'assemblea, resta in vigore in via provvisoria.
Art. 27
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento interno, di
cui all'art. 26, ed agisce nei limiti della Legislazione vigente in materia e,
per quanto non previsto, è disciplinata dal Codice Civile.
Art. 28
L'Associazione, nel caso se ne presenti la necessità o se ne rilevi l'opportunità,
può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra Associazione
e dipendenti sono disciplinati dalla legge, i dipendenti sono ai sensi di
legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi.
Art. 29
L'Associazione gode di autonomia patrimoniale perfetta e assume obbligazioni limitatamente
al suo patrimonio.
L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza
dei contratti stipulati. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti
da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 30 - Primo Consiglio Direttivo
Nel primo anno di esercizio, dopo la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da parte
dei soci fondatori, il Consiglio Direttivo, in deroga a quanto previsto all'art. 17
16, è formato da tutti i soci fondatori.
Al primo Consiglio Direttivo spetta il compito di effettuare un'adeguata campagna
tesseramenti per la formazione dell'assemblea dei soci.
Art. 31 - Poteri del Primo Consiglio Direttivo
Al primo Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri riconosciuti al Consiglio Direttivo
dal presente statuto. Esso deve fissare, pena lo scioglimento dell'Associazione,
la prima riunione dell'Assemblea entro mesi dodici dalla sua Costituzione.
Il Primo Consiglio Direttivo decade all'elezione del Consiglio Direttivo ad opera
della prima Assemblea dei Soci.
CAPO VIII - SCIOGLIMENTO
Art. 32
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata con le modalità
previste dallo Statuto e dal Regolamento e la delibera deve essere assunta
con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La convocazione
dell'assemblea per lo scioglimento deve avvenire a mezzo lettera. Tale Assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio
sociale a favore di altra associazione con finalità analoghe, di altra organizzazione di volontariato o ONLUS svolgente
iniziative conformi allo spirito del presente statuto e comunque volte al perseguimento
di finalità di pubblica utilità sociale, sentito,
ove richiesto dall’ordinamento vigente, l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662..
CAPO IX - MODIFICHE STATUTARIE
Art. 33
Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberazioni dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.
Quando il voto favorevole espresso in presenza non
raggiunge almeno un quinto degli iscritti, le modifiche
devono essere sottoposte al voto a distanza e approvate con
maggioranza semplice dei votanti.
Il testo integrale dello statuto modificato è pubblicato sul sito
internet ufficiale dell’associazione entro 10 giorni dalla sua
registrazione presso l’autorità pubblica competente.
Della variazione dello Statuto è data ampia diffusione
attraverso comunicazione via email con collegamento alla
pagina del sito internet dell’associazione che riporta la
versione dello Statuto aggiornata.
Per quanto qui non espressamente previsto in materia di
modifiche allo Statuto e di modalità di votazione per
l’approvazione delle modifiche statutarie, si rinvia al
Regolamento interno di cui all’art.26 del presente Statuto.